SCOMMESSE SPORTIVE (Sulla compatibilità del sistema nazionale italiano in materia di scommesse con il diritto dell'Unione europea) 
IVA E GIOCHI D'AZZARDO (Sul principio di neutralità fiscale nel settore delle slot machines alla luce della Sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari) 
ESENZIONE IVA PER GLI INCARICATI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DELLE SCOMMESSE (Se gli artt. 6, n. 4, e 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, debbano essere interpretati nel senso che, qualora un operatore economico partecipi – in nome proprio, ma per conto di un’impresa che organizza un’attività di accettazione di scommesse – alla raccolta di scommesse rientranti nell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale art. 13, parte B, lett. f), si considera che quest’ultima impresa fornisca all’operatore di cui trattasi una prestazione di scommesse rientrante in tale esenzione, ai sensi del detto art. 6, n. 4)

MONOPOLIO FRANCESE SULLE SCOMMESSE IPPICHE (Se l’art. 49 del Trattato UE debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro che intenda assicurare un livello di tutela dei consumatori particolarmente elevato nel settore dei giochi di azzardo può legittimamente ritenere che solo la concessione di diritti esclusivi ad un organismo unico soggetto ad uno stretto controllo da parte delle autorità pubbliche sia atto a consentire di padroneggiare i rischi connessi a tale settore e di perseguire l’obiettivo di prevenire l’induzione a spese eccessive collegate al gioco e di lotta alla dipendenza dal gioco in modo sufficientemente efficace)

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE NEL SETTORE DEI GIOCHI (Se la direttiva 2005/29/CE debba essere interpretata nel senso che osti ad una normativa nazionale la quale sancisca un divieto generale di vendite accompagnate da premi e sia rivolta non solo a tutelare i consumatori, ma persegua parimenti altri obiettivi, quali, ad esempio, la salvaguardia della pluralità dei mezzi di informazione e la tutela dei concorrenti più deboli; in particolare, se la possibilità di partecipare ad un gioco-concorso a premi, abbinata all’acquisto di un giornale, costituisca o meno una pratica commerciale sleale ai sensi dell’art. 5, n. 2, della direttiva 2005/29, per il solo fatto che detta possibilità di partecipare ad un gioco rappresenti, almeno per una parte dei consumatori interessati, il motivo determinante che li ha spronati ad acquistare il giornale medesimo)

GIOCHI D'AZZARDO (Se l’art. 43 CE debba o meno essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro - nella fattispecie, austriaca - che limita la gestione dei giochi d’azzardo nelle case da gioco esclusivamente agli operatori che abbiano la loro sede nel territorio di tale Stato membro)

SCOMMESSE SPORTIVE (Se gli artt. 43 e 49 Trattato UE debbano essere interpretati nel senso che, al fine di poter giustificare un monopolio pubblico avente ad oggetto le scommesse sulle competizioni sportive e le lotterie, con un obiettivo di prevenzione dell’incitamento a spese eccessive collegate al gioco e di lotta alla dipendenza dallo stesso, le autorità nazionali interessate non devono necessariamente essere in grado di produrre uno studio a dimostrazione della proporzionalità della suddetta misura che sia precedente all’adozione di quest’ultima)

SCOMMESSE SPORTIVE (Se l'art. 49 del Trattato UE sulla libertà di prestazione dei servizi possa o meno essere legittimamente invocato da un operatore titolare di un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro a proporre servizi di scommessa esclusivamente a persone che si trovano al di fuori del proprio territorio di stabilimento - cd. "offshore bookmaking") 
